Formula Finale:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 marzo ’04
BUBBICO

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2-03-2004
REGIONE BASILICATA

“Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21.1.1997 n. 7 — Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 14
del 2 marzo 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

Modalità di accesso
 
 
 
      All’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 sono apportate le 
seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
 
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
    “La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di 
handicaps una migliore integrazione sociale e lavorativa, 
concede, per l’acquisto di strumenti informatici e 
tecnologicamente avanzati, un contributo in conto capitale, pari 
al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un 
massimo di euro 1.000,00 ai portatori di menomazioni o 
limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, 
uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano 
una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella 
prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile 
di invalidità o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti 
della propria età.”
 
b) Dopo la lett. f) del terzo comma è aggiunta la seguente:
    f bis) – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai 
sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al 
richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque 
anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi 
della stessa L.R. 21.01.1997 n.7, altro contributo per l’acquisto 
di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati”.
 
c) Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:
    “Non sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente 
articolo i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’anno di 
riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per 
l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati 
ai sensi della presente legge”.
 

 

 

ARTICOLO 2

Disposizioni finanziarie
 
 
      Il secondo comma dell’art. 15 della L.R. 21.01.1997, n. 7 è 
sostituito dal seguente:
 
“Il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in 
bilancio, a decorrere dall’anno 2004, è destinato agli interventi 
previsti al Capo VI”.

 

 

ARTICOLO 3

Pubblicazione
 
 
      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.